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[1]Le cariche nel servizio dei depositi cavalli stalloni ed in quello dei centri rifornimento quadrupedi sono conferite agli ufficiali che siano giudicati idonei a ricoprirle; detti ufficiali sono scelti in ordine di grado e, a parita' di grado, in ordine di anzianita'.
[2]L'accertamento dell'idoneita' alle varie cariche e' fatto nei modi da stabilirsi con decreto dei Ministri per la guerra e per l'agricoltura e le foreste per gli ufficiali del servizio dei depositi cavalli stalloni, e da stabilirsi nel regolamento per gli ufficiali del servizio dei centri rifornimento quadrupedi.
[3]Per poter conseguire la carica di direttore di seconda classe nel servizio dei depositi cavalli stalloni, i direttori di terza classe debbono aver sostenuto con risultato favorevole apposito esperimento, in base a norme da stabilirsi con decreto Reale, su proposta dei Ministri per la guerra e per l'agricoltura e foreste.
[4]Per poter conseguire la carica di direttore nel servizio dei centri rifornimento quadrupedi i vice direttori debbono aver sostenuto, con risultato favorevole, apposito esperimento con norme da stabilirsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra.
[5]Verificandosi la disponibilita' di una carica devoluta al grado di colonnello, a coprire la quale non possa essere promosso un tenente colonnello prescelto, ma che non abbia la permanenza minima di grado prescritta, la carica stessa e' conferita per incarico, con le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 31.
[6]L'ufficiale non prescelto per le cariche di: - direttore di prima o direttore di seconda o di terza classe, per gli ufficiali del servizio dei depositi cavalli stalloni; - direttore, per gli ufficiali del servizio dei centri rifornimento quadrupedi; e' non prescelto per l'avanzamento.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
