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[1]Possono essere «designati per il comando di armata» i generali di corpo d'armata in servizio permanente, prescindendo da qualsiasi considerazione di anzianita' e purche' non abbiano compiuto i 62 anni di eta'. Tale conferimento e' fatto per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri.

[2]Il generale di corpo d'armata al quale viene conferita tale carica prende posto nel ruolo prima dei propri pari grado.

[3]L'anzianita' fra i generali di corpo d'armata cui e' stata conferita la carica suddetta e' determinata dalla data del conferimento della carica stessa.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art40 · fonte del testo