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[1]I gradi di generale di divisione, di tenente generale e di generale di corpo d'armata sono conferiti, a scelta previa graduatoria di merito, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri.

[2]I generali di brigata che siano riconosciuti in possesso di speciale competenza ed attitudine per ricoprire una delle cariche di: - direttore generale del genio nel Ministero della guerra; - direttore generale del genio militare nel Ministero della marina; - direttore dell'istituto geografico militare; - direttore del servizio chimico militare; - membro del consiglio superiore dei lavori pubblici;

[3]possono essere promossi al grado di tenente generale.

[4]Tale promozione e' effettuata quando i predetti generali sono raggiunti dal turno normale di avanzamento ed ha luogo, su proposta del Ministro per la guerra, con decreto Reale, sentiti la commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri, fermo restando che non piu' di due delle cariche suddette possono, contemporaneamente, essere ricoperte da tenenti generali promossi a tale grado in applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma. Le promozioni si intendono comprese nel numero di quelle fissate per l'anno per i generali di brigata dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge. I tenenti generali promossi ai sensi del secondo comma del presente articolo sono iscritti nel ruolo di anzianita' dei generali di divisione e, qualora, per qualsiasi motivo, debbano cessare dalla carica, sono collocati a disposizione del Ministro per la guerra.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art41 · fonte del testo