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Il direttore superiore del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, il direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio ed il direttore superiore del servizio tecnico e del corpo automobilistico sono scelti dal Ministro per la guerra e nominati con decreto Reale, sentiti la commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art42 · fonte del testo