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[1]L'avanzamento al grado di maggiore si effettua mediante classifica e corso valutativo od esperimento.
[2]I capitani che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono ammessi a frequentare un corso valutativo che si svolgera' secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.
[3]I capitani del corpo automobilistico anziche' al corso valutativo sono ammessi ad esperimento da svolgersi con norme e programmi da stabilirsi con il suddetto decreto Reale.
[4]I capitani che al termine del corso o dell'esperimento siano giudicati idonei dalla commissione esaminatrice fissata dal predetto decreto Reale sono prescelti per l'avanzamento: i capitani giudicati non idonei sono non prescelti per l'avanzamento.
[5]Il capitano di cavalleria prescelto per l'avanzamento non puo' conseguire la promozione se non ha frequentato, con esito favorevole, il corso presso la scuola di Tor di Quinto.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
