Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →

[1]L'avanzamento ai gradi di tenente colonnello e di colonnello si effettua mediante classifica e giudizio di avanzamento.

[2]Per i maggiori che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, il giudizio di avanzamento e' pronunciato dalle autorita' giudicatrici di cui all'articolo 14.

[3]I tenenti colonnelli che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono sottoposti al giudizio della commissione centrale di avanzamento; successivamente, pronuncia il giudizio il Ministro per la guerra.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art48 · fonte del testo