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[1]L'avanzamento ai gradi di tenente colonnello e di colonnello si effettua mediante classifica e giudizio di avanzamento.
[2]Per i maggiori che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, il giudizio di avanzamento e' pronunciato dalle autorita' giudicatrici di cui all'articolo 14.
[3]I tenenti colonnelli che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono sottoposti al giudizio della commissione centrale di avanzamento; successivamente, pronuncia il giudizio il Ministro per la guerra.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
