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[1]L'avanzamento al grado di tenente ha luogo con le norme stabilite nel testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

[2]Il sottotenente non prescelto per l'avanzamento e' ripreso in esame per tre anni successivi; se anche nel terzo anno non venga prescelto e' collocato nella riserva.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art49 · fonte del testo