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[1]Gli ufficiali superiori ed inferiori, agli effetti dell'avanzamento, sono iscritti nei seguenti ruoli di anzianita': 1°) arma dei carabinieri Reali; 2°) arma di fanteria; 3°) arma di cavalleria; 4°) arma di artiglieria; 5°) arma del genio; 6°) corpo automobilistico; 7°) arma di fanteria (ufficiali con carriera limitata al grado di capitano); 8°) arma di cavalleria (ufficiali con carriera limitata al grado di capitano); 9°) arma di artiglieria (ufficiali con carriera limitata al grado di capitano); 10°) arma del genio (ufficiali con carriera limitata al grado di capitano); 11°) servizio tecnico delle armi e delle munizioni; 12°) servizio studi ed esperienze del genio; 13°) servizio tecnico automobilistico; 14°) servizio sanitario (ufficiali medici); 15°) servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti); 16°) servizio di commissariato (ufficiali commissari); 17°) servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza); 18°) servizio di amministrazione; 19°) servizio veterinario; 20°) servizio dei depositi cavalli stalloni; 21°) servizio dei centri rifornimento quadrupedi; 22°) servizio geografico.

[2]In ciascuno di detti ruoli gli ufficiali della relativa arma, corpo o servizio sono iscritti in ordine di grado e di anzianita'.

[3]Gli ufficiali del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio, del servizio tecnico automobilistico, del servizio dei depositi cavalli stalloni, del servizio dei centri rifornimento quadrupedi e del servizio geografico sono anche iscritti, al loro posto di anzianita', nel ruolo dell'arma di provenienza.

[4]Gli ufficiali del corpo di stato maggiore o del servizio di stato maggiore sono iscritti nel ruolo della rispettiva arma.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art5 · fonte del testo