Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →
[1]L'avanzamento al grado di maggiore si effettua mediante classifica e valutazione dei titoli.
[2]Per i capitani che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, si procede alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale.
[3]I capitani che, nella predetta valutazione dei titoli, siano giudicati idonei, sono prescelti per l'avanzamento; i capitani che non sono giudicati idonei sono non prescelti per l'avanzamento.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
