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[1]L'avanzamento al grado di maggiore si effettua mediante classifica ed esperimento.
[2]I capitani che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono ammessi a sostenere apposito esperimento da svolgersi sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale.
[3]I capitani che nell'esperimento siano giudicati idonei dalla commissione esaminatrice fissata dal predetto decreto Reale sono prescelti per l'avanzamento; i capitani giudicati non idonei sono non prescelti per l'avanzamento.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
