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[1]L'avanzamento al grado di maggiore si effettua mediante classifica ed esperimento.

[2]I capitani che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono ammessi a sostenere apposito esperimento da svolgersi sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale.

[3]I capitani che nell'esperimento siano giudicati idonei dalla commissione esaminatrice fissata dal predetto decreto Reale sono prescelti per l'avanzamento; i capitani giudicati non idonei sono non prescelti per l'avanzamento.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art57 · fonte del testo