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[1]Agli esami di cui all'articolo precedente sono ammessi:

  • a)i tenenti, designati dalle autorita' giudicatrici per l'avanzamento, che abbiano riportato giudizio decisivo favorevole;
  • b)i capitani ed i maggiori designati - previa classifica di cui all'articolo 12 - dalle autorita' di cui all'articolo 13 e che abbiano riportato almeno i punti minimi' decisivi parziali e totale all'uopo stabiliti dal decreto Reale previsto in detto articola 12.

[2]I tenenti ed i capitani debbono, inoltre, aver compiuto, nell'anno precedente a quello in cui sono designati, almeno quattro anni di anzianita' nel grado.

[3]L'ufficiale puo' presentare domanda di essere designato.

[4]L'ufficiale che non abbia superato gli esami puo' ripeterli negli anni successivi, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.

[5]Le norme ed i programmi degli esami sono stabiliti con decreto Reale.

[6]Gli ufficiali appartenenti al ruolo dei depositi cavalli stalloni, per essere designati per gli esami, debbono riportare preventivo parere favorevole del Ministro dell'agricoltura e le foreste.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art60 · fonte del testo