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Il giudizio di cui al n. II, lettera e) ed al n. III, lettera b) dell'articolo 59 e' pronunciato da apposita commissione nominata dal Ministro per la guerra. La commissione, tenuto conto dei precedenti di volo, delle qualita' professionali dimostrate in servizio nell'arma alla quale appartengono gli ufficiali e dei loro precedenti di carriera e disciplinari, esprime, su ciascuno, il proprio giudizio. Il giudizio definitivo e' pronunciato dal Ministro per la guerra.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art63 · fonte del testo