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[1]Ai tenenti, ai capitani ed ai maggiori riassunti che abbiano superato appositi esami da svolgersi in base a norme e programmi stabiliti con decreto Reale e' concesso lo stesso vantaggio di carriera stabilito dall'articolo 61 per i pari grado della stessa arma, corpo o servizio che abbiano superato gli esami. Per la concessione del vantaggio si applicano le norme contenute nel primo comma dell'articolo 62.

[2]Agli esami suddetti sono ammessi: i tenenti, designati dalle autorita' giudicatrici per l'avanzamento, che abbiano riportato giudizio decisivo favorevole; i capitani ed i maggiori designati - previa classifica di cui all'articolo 12 - dalle autorita' di cui all'articolo 13 e che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi parziali e totale di classifica all'uopo stabiliti. I tenenti ed i capitani debbono, inoltre, aver compiuto, nell'anno precedente a quello in cui sono designati, almeno quattro anni di anzianita' nel grado.

[3]L'ufficiale puo' presentare domanda di essere designato.

[4]L'ufficiale che non abbia superato gli esami puo' ripeterli, negli anni successivi, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.

[5]Le norme ed i programmi degli esami sono stabiliti con decreto Reale.

[6]La promozione al grado superiore a quello nel quale l'ufficiale ha ottenuto il vantaggio di carriera non e' compresa fra le tre promozioni di cui alla lettera b) dell'articolo 64, fermo restando che l'ufficiale stesso puo' conseguire promozione soltanto fino al grado di colonnello.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art65 · fonte del testo