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[1]Gli ufficiali riassunti provenienti dal servizio permanente sono valutati per l'avanzamento quando e' valutato l'ufficiale in servizio permanente di pari anzianita' assoluta che li precedeva, quando vennero riassunti, nel ruolo dell'arma o del corpo o del servizio al quale appartengono e che - dopo l'entrata in vigore della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 - non fu trasferito nel ruolo di mobilitazione; se prescelti per l'avanzamento, sono promossi quando sia promosso ad anzianita' il predetto ufficiale in servizio permanente.
[2]Gli ufficiali riassunti, provenienti dalle categorie in congedo, sono valutati per l'avanzamento subito dopo tutti i pari grado in servizio permanente che, all'atto della riassunzione, avevano pari anzianita' assoluta e che, dopo l'entrata in vigore della suddetta legge, non furono trasferiti nel ruolo di mobilitazione; se prescelti per l'avanzamento, sono promossi quando siano stati promossi ad anzianita' tutti i pari grado in servizio permanente suddetti.
[3]Gli ufficiali riassunti di cui al presente articolo, giudicati una prima volta non prescelti per l'avanzamento, sono giudicati nuovamente solo quando siano trascorsi ventiquattro mesi dal primo giudizio; se giudicati nuovamente non prescelti, sono collocati nella riserva, cessando dalla riassunzione in servizio.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
