Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'avanzamento degli ufficiali della riserva si effettua esclusivamente ad anzianita', promovendo gli ufficiali stessi secondo l'ordine in cui sono iscritti in ciascun ruolo.
tolto: I limiti di anzianita' entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali da valutare per l'avanzamento sono stabiliti, per ciascun ruolo e grado, dal Ministro per la guerra.
tolto: I quadri di avanzamento hanno validita' dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
tolto: Le disposizioni contenute nel quarto e nel quinto comma dell'articolo 29 si applicano anche nei confronti degli ufficiali della riserva anche se rivestono il grado di colonnello o di ufficiale generale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art68 · fonte del testo