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[1]Per essere prescelto per l'avanzamento l'ufficiale deve:

  • a)avere bene assolto le funzioni del grado col quale cesso' di appartenere al servizio permanente o con il quale ha prestato servizio quale richiamato;
  • b)essere riconosciuto in possesso dei requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere, di cultura, per esercitare le funzioni del grado superiore nell'eventualita' del suo richiamo temporaneo in servizio.
  • c)essere riconosciuto degno e meritevole, per posizione sociale e per condotta tenuta durante la permanenza nella riserva, di conseguire la promozione.

[2]L'ufficiale prescelto e' iscritto sul quadro di avanzamento.

[3]L'ufficiale non prescelto e' definitivamente escluso dall'avanzamento, salvo che sia richiamato in servizio, nel qual caso e' nuovamente valutato per l'avanzamento dopo aver prestato ininterrottamente almeno un anno di servizio.

[4]((L'ufficiale, prescelto in seguito alla nuova valutazione, e' promosso con decorrenza dal giorno successive a quello in cui ha compiuto il periodo di servizio minimo di cui al comma precedente, a meno che a tali data non sia stato ancora raggiunto dal turno di avanzamento. La promozione non comporta retrodatazioni di assegni)).8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

8

Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Per la durata dell'attuale guerra, il periodo di richiamo in servizio previsto dagli articoli 70, 85 e 115 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, per la seconda valutazione, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali della riserva, del complemento e dell'aspettativa per riduzione di quadri e' ridotto da un anno a sei mesi"; Ha inoltre disposto (con l'art. 48, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'11 giugno 1940.

Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1942

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942. 52 parole aggiunte.

aggiunto: L'ufficiale, prescelto in seguito alla nuova valutazione, e' promosso con decorrenza dal giorno successive a quello in cui ha compiuto il periodo di servizio minimo di cui al comma precedente, a meno che a tali data non sia stato ancora raggiunto dal turno di avanzamento. La promozione non comporta retrodatazioni di assegni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Per la durata dell'attuale guerra, il periodo di richiamo in servizio previsto dagli articoli 70, 85 e 115 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, per la seconda valutazione, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali della riserva, del complemento e dell'aspettativa per riduzione di quadri e' ridotto da un anno a sei mesi"; Ha inoltre disposto (con l'art. 48, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'11 giugno 1940.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art70 · fonte del testo