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[1]Gli ufficiali, agli effetti dell'avanzamento, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianita', in altrettanti ruoli di anzianita' corrispondenti ai ruoli stabiliti dall'articolo 5 per gli ufficiali in servizio permanente. Ciascun ufficiale e' iscritto nel ruolo al quale apparteneva nel servizio permanente.
[2]Gli ufficiali mutilati ed invalidi iscritti nel ruolo d'onore sono considerati, agli effetti dell'avanzamento, come appartenenti ai ruoli della riserva.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
