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[1]L'ufficiale non puo' essere promosso ad un grado superiore a quello massimo previsto per il proprio ruolo del servizio permanente e, ad ogni modo, non puo' conseguire, durante la permanenza nella riserva, piu' di due promozioni, coll'avvertenza pero' che il grado di generale di corpo d'armata puo' essere conseguito soltanto dal generale di divisione che, durante il servizio permanente, abbia tenuto l'effettivo comando di divisione.
[2]Il generale di corpo d'armata che, durante il servizio permanente, sia stato riconosciuto, a tenore dell'articolo 40, idoneo alla designazione al Comando di armata, senza aver potuto, per ragioni di organico o di eta', ottenere tale designazione, la ottiene all'atto del suo collocamento nella riserva.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 26 ottobre 1940
