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[1]La valutazione dell'ufficiale, ai fini dell'avanzamento, e' effettuata dalle autorita' stabilite dal Ministro per la guerra le quali pronunciano: un giudizio di primo grado; un giudizio di secondo grado ed, eventualmente, un giudizio di terzo grado.

[2]Dopo le autorita' di secondo, o di terzo grado qualora intervengano, pronunciano il proprio giudizio:

  • a)per l'avanzamento al grado di generale di brigata o di maggiore generale: la commissione speciale di avanzamento; il Ministro per la guerra;
  • b)per l'avanzamento ai gradi di generale di divisione o di tenente generale, e di generale di corpo d'armata: la commissione centrale di avanzamento, di cui all'articolo 15; il Ministro per la guerra. L'ultimo dei giudizi espressi e' decisivo.

[3]La pronuncia dei giudizi di avanzamento, salvo che per gli ufficiali generali per i quali si osservano le norme contenute nell'articolo 75, si effettua mediante compilazione di specchi di proposta di avanzamento; le modalita' per tale compilazione sono stabilite dal regolamento.

[4]Per la pronuncia dei giudizi di avanzamento per i colonnelli, valgono le norme contenute nel terzo comma dell'articolo 15 applicando alla commissione speciale di avanzamento quanto in detto articolo e' previsto per la commissione centrale di avanzamento.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art73 · fonte del testo