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[1]Il grado di generale di corpo di armata e quello di generale di divisione o tenente generale nella riserva sono conferiti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri ed osservata la seguente procedura.
[2]Il Ministro per la guerra, dopo aver fissato i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali generali in servizio permanente da valutare per l'avanzamento nell'anno in corso, promuove dalla commissione centrale di avanzamento il giudizio su un numero di ufficiali generali della riserva stabilito in relazione alle esigenze dei ruoli.
[3]Per pronunciare il giudizio la commissione centrale di avanzamento prende in esame i generali tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione di cui dispone e basandosi sulle doti di capacita' di comando e di prestigio di ciascun generale.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
