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Ai colonnelli del servizio di amministrazione e del servizio veterinario che, durante il servizio permanente, abbiano rivestito la carica di capo del servizio (o quella di capo del corpo per effetto delle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge) ed ai colonnelli del servizio sanitario (chimici-farmacisti) puo' essere conferito, allorche' sono collocati nella riserva, su proposta del Ministro per la guerra, sentita la commissione centrale di avanzamento, il grado di maggiore generale ai soli effetti del Regio decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210 e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 24 settembre 1941
