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[1]L'avanzamento nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ha luogo, per ruolo, sino al grado di generale di brigata.

[2]All'avanzamento a generale di divisione concorrono soltanto i generali di brigata provenienti dagli anzidetti ruoli; all'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata concorrono solamente i generali di divisione provenienti dai predetti generali di brigata.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art8 · fonte del testo