Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →
[1]L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo ad anzianita'.
[2]I limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali da valutare per l'avanzamento sono stabiliti, per ciascun ruolo e grado, dal Ministro per la guerra.
[3]I quadri di avanzamento hanno valore dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
[4]Le disposizioni contenute nel quarto e nel quinto comma dell'articolo 29 si applicano anche nei confronti degli ufficiali di complemento.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
