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[1]L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo ad anzianita'.

[2]I limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali da valutare per l'avanzamento sono stabiliti, per ciascun ruolo e grado, dal Ministro per la guerra.

[3]I quadri di avanzamento hanno valore dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

[4]Le disposizioni contenute nel quarto e nel quinto comma dell'articolo 29 si applicano anche nei confronti degli ufficiali di complemento.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art80 · fonte del testo