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[1]Per essere prescelto per l'avanzamento l'ufficiale deve:

  • a)avere bene assolto le funzioni del grado con il quale ha prestato il piu' recente servizio;
  • b)essere riconosciuto in possesso dei requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere, di cultura, per esercitare le funzioni del grado superiore nell'eventualita' del suo temporaneo richiamo in servizio;
  • c)aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi di istruzione, ai periodi di esercitazioni ed ai richiami in servizio nei casi stabiliti dal regolamento.

[2]Le autorita' giudicatrici per l'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, dovranno anche assicurarsi che egli sia degno e meritevole, per posizione sociale e per condotta tenuta durante la permanenza nel complemento, di conseguire la promozione.

[3]L'accertamento del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e' fatto dalle autorita' giudicatrici con le norme stabilite nel regolamento.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art82 · fonte del testo