Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 1941 al 22 dicembre 1955. 296 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Possono conseguire un vantaggio di carriera i tenenti, i capitani ed i maggiori di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio nonche' del Corpo automobilistico che vengano a trovarsi in una delle seguenti condizioni:
tolto: a) appartengano ai battaglioni CC. NN. ed abbiano dimostrato ottime qualita' come comandanti e come educatori nell'addestramento del rispettivo reparto;
tolto: b) abbiano dimostrato ottime qualita' come comandanti ed educatori in occasione dei richiami alle armi o si siano distinti quali ufficiali nella M.V.S. N. nel disimpegno di mansioni inerenti alla preparazione militare del Paese.
tolto: Per conseguire il sopradetto vantaggio, gli ufficiali debbono presentare domanda, sostenere, con esito favorevole, un apposito esperimento, di carattere essenzialmente pratico, secondo le modalita' stabilite nel regolamento e riportare giudizio favorevole da parte delle autorita' giudicatrici per l'avanzamento.
tolto: Il vantaggio e' concesso spostando l'ufficiale, nel ruolo di appartenenza, di un numero di posti pari alle seguenti aliquote del ruolo stesso: - tenenti: un decimo; - capitani: un sesto; - maggiori: un quinto.
tolto: L'aliquota e' calcolata sulla situazione di fatto del ruolo quale risulta al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale acquisisce il titolo.
tolto: L'ufficiale conseguira' a suo turno la promozione previa valutazione ai fini dell'avanzamento.
tolto: Qualora, nell'effettuare completamente detto spostamento, debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale e' subito promosso, ma non fruisce nel ruolo del grado superiore del residuo numero di posti che ancora rimarrebbero da concedergli.
tolto: Fermo restando il disposto dell'articolo 84, il vantaggio di cui al presente articolo viene concesso, prescindendo dalle condizioni previste nelle lettere a) e b) e dall'esperimento, anche agli ufficiali di complemento delle varie armi, corpi e servizi che abbiano prestato servizio presso reparti o comandi impiegati in operazioni di polizia coloniale o in servizio non isolato all'estero e che ne siano ritenuti meritevoli dalle competenti autorita' gerarchiche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art88 · fonte del testo