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[1]Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, devesi intendere quello che intercorre tra la data di proclamazione e la data di cessazione dello stato di guerra.
[2]Le disposizioni che seguono si applicano anche agli ufficiali che si trovino, per ragioni di servizio, in territori stranieri nei quali si svolgano operazioni di guerra.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
