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[1]Il grado di Maresciallo d'Italia e' conferito con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri, soltanto per azioni compiute in guerra.
[2]Il grado di generale d'armata e' conferito con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri, esclusivamente in caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito o per azioni compiute in guerra.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
