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[1]Il grado di Maresciallo d'Italia e' conferito con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri, soltanto per azioni compiute in guerra.

[2]Il grado di generale d'armata e' conferito con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri, esclusivamente in caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito o per azioni compiute in guerra.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art90 · fonte del testo