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[1]In tempo di guerra, nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente, solamente le vacanze derivanti da perdite definitive sono colmate con promozioni dal grado inferiore.

[2]Quelle derivanti da perdite temporanee sono colmate con incarichi, a titolo provvisorio, del grado superiore.

[3]Si provvede pure con incarichi a titolo provvisorio del grado superiore alle esigenze derivanti dagli aumenti di organici e dalla creazione di nuove unita'.

[4]L'ufficiale investito dell'incarico a titolo provvisorio del grado superiore ha diritto ad uno speciale distintivo, agli assegni ed indennita' del grado di cui ha l'incarico e, a tutti gli effetti disciplinari, e' considerato come investito del grado predetto.

[5]L'incarico a titolo provvisorio e' revocato - di pieno diritto - al cessare dello stato di guerra.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art91 · fonte del testo