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[1]((L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre e' temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite riportate in combattimento, per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio o per lesioni dovute ad esiti di congelamento e determinatesi in zone di operazioni a diretto contatto col nemico, puo' - anche se in aspettativa per infermita' dipendenti da causa di servizio - conseguire la promozione sempre che sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti e senza che siano richiesti i periodi di comando di cui all'art. 32.
[2]Parimenti non si richiedono i detti periodi di comando per la promozione dell'ufficiale non idoneo per le cause di cui sopra, il quale posteriormente al riacquisto della idoneita' fisica, sia raggiunto dal turno di avanzamento ma non abbia potuto tempestivamente compiere i periodi di comando medesimi)). 19
[3]L'ufficiale, che abbia conseguita una promozione ai sensi del comma precedente - a meno che non venga a trovarsi nuovamente nelle condizioni indicate nel comma stesso - puo' ottenere altra promozione solo dopo che abbia acquistato l'idoneita' fisica incondizionata, conseguendo, pero', qualora risulti pretermesse nell'avanzamento, l'anzianita' che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Per l'ufficiale in servizio permanente la promozione si effettua anche se egli non abbia compiuto il periodo di comando di cui all'art. 32, purche', pero', abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio, continui o non lo stato di guerra. 8
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 48, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'11 giugno 1940.
L. 14 giugno 1949, n. 445
19La L. 14 giugno 1949, n. 445 nel modificare l'art. 28, comma 1 del Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 11 giugno 1940.
Testo in vigore dal 14 agosto 1949 al 22 dicembre 1955
