Art. 5 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Art. 5 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009. 112 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I medici, farmacisti e veterinari, che non abbiano compiuto il 55° anno di eta' e che trovandosi nelle posizioni di cui agli articoli 4 e 5 conseguano il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico, farmacista o veterinario, sono obbligati a farne denuncia, entro 60 giorni dall'avvenuto conseguimento, al distretto militare di residenza.
tolto: Chiunque ometta di effettuare tale denuncia entro il detto termine, o, dopo averla effettuata, non presenti entro sessanta giorni dalla denuncia stessa i documenti necessari per la nomina ad ufficiale, e' punito, se e' militare, con la reclusione militare non superiore a tre mesi, e, se non e' militare, con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000.aggiunto: Art. 5 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1633~art5bis · fonte del testo