Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009. 112 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: I medici, farmacisti e veterinari, che non abbiano compiuto il 55° anno di eta' e che trovandosi nelle posizioni di cui agli articoli 4 e 5 conseguano il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico, farmacista o veterinario, sono obbligati a farne denuncia, entro 60 giorni dall'avvenuto conseguimento, al distretto militare di residenza.

tolto: Chiunque ometta di effettuare tale denuncia entro il detto termine, o, dopo averla effettuata, non presenti entro sessanta giorni dalla denuncia stessa i documenti necessari per la nomina ad ufficiale, e' punito, se e' militare, con la reclusione militare non superiore a tre mesi, e, se non e' militare, con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000.aggiunto: Art. 5 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1633~art5bis · fonte del testo