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La morte dell'ufficiale o la mancanza di idoneita', fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per cause di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguire la promozione stessa con anzianita' anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneita'.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art97 · fonte del testo