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L'ufficiale che, per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per cause di servizio, sia dichiarato permanentemente inabile al servizio - sempre quando sia in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti - puo' conseguire la promozione, continui o non lo stato di guerra, al solo grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento della dichiarazione di permanente inabilita'.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955
