Per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, Arma dei carabinieri, con le varianti di cui agli articoli seguenti. Dette disposizioni non si applicano all'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda e degli ufficiali appartenenti al ruolo speciale transitorio, per i quali restano in vigore, rispettivamente, la legge 13 luglio 1965, n. 882 e la legge 5 agosto 1962, n. 1209. Non si applicano altresi' agli ufficiali provenienti dal Corpo della guardia di finanza della Venezia Giulia, iscritti nel ruolo separato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Testo vigente dal 3 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-24;887~art1 · fonte su Normattiva