Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con determinazione del comandante generale. La Commissione per il concorso concernente il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore e' cosi' composta: un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente; due insegnanti di composizione nei Conservatori di Stato, membri; due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda, membri; un ufficiale della Guardia di finanza, di grado non superiore a capitano, segretario senza voto. La commissione per il concorso concernente il reclutamento del maresciallo maggiore carica speciale, vicedirettore, e' composta da:

  • a)un colonnello della Guardia di finanza, presidente;
  • b)un insegnante di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro;
  • c)l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;
  • d)un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto. Le commissioni per i concorsi concernenti il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti sono composte da:
  • 1)un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;
  • 2)un professore di Conservatorio di Stato o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
  • 3)l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;
  • 4)un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto. 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240. All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882, e successive modificazioni, si intendera' abrogata;

Testo vigente dal 21 novembre 1987

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;882~art4 · fonte su Normattiva