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Sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento di un vantaggio di carriera i capitani che ne facciano domanda, purche': siano compresi nella prima meta' dell'organico del proprio grado, al 1 gennaio dell'anno in cui e' presentata la domanda; abbiano compiuto alla data anzidetta, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento dalla tabella n. I allegata alla presente legge; ne siano giudicati meritevoli per spiccate qualita' complessive e per eccellenti precedenti di carriera. Sulla domanda esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di corpo, e decide la Commissione ordinaria d'avanzamento. I capitani che superino gli esami sono dispensati dall'obbligo di frequentare il corso superiore d'istituto.
Testo in vigore dal 3 novembre 1966 al 1 gennaio 1972
