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[1]Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative. Alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso i tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori a)
[2]devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o equivalente;
- b)non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, ne sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa;
- c)devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche La partecipazione al concorso non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda della Guardia di finanza. Tale commissione puo' essere suddivisa in sottocommissioni ed e' nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonche' le modalita' concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1^ gennaio 2003.
Testo in vigore dal 27 marzo 2001 al 7 luglio 2017
