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I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruolo normale che ne facciano domanda sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito con decreto del Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un concorso per titoli ed esami e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso. La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo del limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con un punteggio non inferiore a 26/30. Sulle domande di ammissione al concorso esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali. I tenenti colonnelli, alla data in cui viene indetto il concorso, devono essere compresi nell'ultimo terzo dell'organico di grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono avere compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado superiore ed essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale mediante il perfezionamento ed il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo, nonche' di funzioni di comando di elevato impegno. Le modalita' di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3. della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il concorso di cui al comma 1 e' indetto alla data del 1 gennaio, con decreto del Ministro delle finanze. Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame provvede apposita commissione presieduta dal comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza. La stessa si articola in due sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame ed e' nominata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene stabilita altresi' la composizione delle predette sottocommissioni. 9. Il superamento del corso di cui al comma 1 costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, in aggiunta ai vantaggi di carriera previsti dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge

Testo in vigore dal 1 gennaio 1996 al 27 marzo 2001

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1972 al 1 gennaio 1996. 102 parole tolte, 330 parole aggiunte.

I aggiunto: tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani aggiunto: del ruolo normale che ne facciano domanda sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito tolto: dal Ministro per le aggiunto: con decreto del Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un tolto: esame aggiunto: concorso per titoli ed esami e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso. tolto: Possono essere ammessi all'esame i maggiori ed i capitani che ne facciano domanda. I capitani devono aver compiuto, alla data in cui vengono indetti gli esami, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge e devono essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico del grado. aggiunto: La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo del limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con un punteggio non inferiore a 26/30. Sulle domande di ammissione tolto: agli esami di cui sopra aggiunto: al concorso esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la … dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali. I tolto: capitani ammessi al aggiunto: tenenti colonnelli, alla data in cui viene indetto il concorso, devono essere compresi nell'ultimo terzo dell'organico di grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono avere compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado superiore ed essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado. Il corso superiore di polizia tributaria tolto: sono dispensati dall'obbligo della frequenza aggiunto: provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale mediante il perfezionamento ed il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo, nonche' di funzioni di comando di elevato impegno. Le modalita' di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore tolto: d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento anche se non abbiano frequentato detto corso. Gli esami previsti dal presente articolo vengono indetti annualmente, aggiunto: di polizia tributaria sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3. della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il concorso di cui al comma 1 e' indetto alla data del 1 gennaio, con tolto: decreti del Ministro per le finanze. aggiunto: decreto del Ministro delle finanze. Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame provvede apposita commissione presieduta dal comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza. La stessa si articola in due sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame ed e' nominata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene stabilita altresi' la composizione delle predette sottocommissioni. 9. Il superamento del corso di cui al comma 1 costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, in aggiunta ai vantaggi di carriera previsti dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-10-24;887~art5 · fonte del testo