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[1]Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le Armi e Corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioe':
[2]1° ufficiali di complemento;
[3]2° ufficiali dell'ausiliaria;
[4]3° ufficiali in congedo provvisorio;
[5]4° ufficiali della riserva.
Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
