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[1]Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le Armi e Corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioe':

[2]1° ufficiali di complemento;

[3]2° ufficiali dell'ausiliaria;

[4]3° ufficiali in congedo provvisorio;

[5]4° ufficiali della riserva.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art1 · fonte del testo