Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009. 93 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo:
tolto: a) a scelta, e previa partecipazione ad un periodo di esercitazioni obbligatorio per gli ufficiali delle varie Armi (esclusi i servizi tecnici) che sono assegnati alle unita' di prima linea secondo il precedente art. 3;
tolto: b) ad anzianita' ed esclusivamente per titoli per gli ufficiali delle varie Armi (compresi i servizi tecnici) che, secondo il precedente art. 3, sono assegnati alle unita' ausiliarie e a quelle territoriali;
tolto: c) a scelta, per titoli, per gli ufficiali di complemento appartenenti ai Corpi sanitario, veterinario, di commissariato, sussistenza, amministrazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art9 · fonte del testo