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[1]Nessuno puo' conseguire l'avanzamento al grado superiore se non e' ritenuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni ed in possesso in modo spiccato dei necessari requisiti di carattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura.
[2]L'essere stato ritenuto idoneo a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.
[3]L'avanzamento ad anzianita' od a scelta non puo' essere conseguito se le autorita' incaricate di pronunziare i giudizi in merito all'avanzamento non dichiarino esplicitamente che il candidato alla promozione e' ritenuto in possesso delle qualita' sopra dette.
Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
