Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009. 129 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Entro il primo trimestre di ogni anno, il Ministro per la guerra fissa per ogni ruolo delle varie Armi e Corpi cui appartengono gli ufficiali in congedo:
tolto: a) i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame nell'anno in corso agli effetti dell'avanzamento a scelta o ad anzianita'.
tolto: Per quelli di complemento che sono assegnati alle unita' di prima linea, oltre all'anzianita', fissa i limiti di eta' e il periodo di tempo nel quale devono essere richiamati per le esercitazioni prescritte dagli articoli 14 e 15 della presente legge;
tolto: b) i limiti di anzianita' e di eta' per quegli ufficiali che, pur non essendo ancora da prendere in esame per l'avanzamento, possono volontariamente chiedere d'essere richiamati per le esercitazioni, ai fini dell'art. 14.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art10 · fonte del testo