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Nessun ufficiale in congedo a qualunque categoria appartenga puo' conseguire l'avanzamento se non dopo che siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianita' della stessa Arma o Corpo.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art12 · fonte del testo