Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: La permanenza minima nel grado, necessaria agli ufficiali in congedo delle varie Armi, per conseguire l'avanzamento al grado superiore e':

tolto: di 3 anni, nel grado di sottotenente;

tolto: di 6 anni, nel grado di tenente;

tolto: di 8 anni, nel grado di capitano;

tolto: di 4 anni, nei gradi superiori.

tolto: Tali limiti sono aumentati di un anno per gli ufficiali dei Corpi e servizi.

tolto: Fanno eccezione gli ufficiali in congedo di cui all'articolo 43 della presente legge pei quali non e' stabilito limite minimo di permanenza nel grado.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art13 · fonte del testo