Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: La permanenza minima nel grado, necessaria agli ufficiali in congedo delle varie Armi, per conseguire l'avanzamento al grado superiore e':
tolto: di 3 anni, nel grado di sottotenente;
tolto: di 6 anni, nel grado di tenente;
tolto: di 8 anni, nel grado di capitano;
tolto: di 4 anni, nei gradi superiori.
tolto: Tali limiti sono aumentati di un anno per gli ufficiali dei Corpi e servizi.
tolto: Fanno eccezione gli ufficiali in congedo di cui all'articolo 43 della presente legge pei quali non e' stabilito limite minimo di permanenza nel grado.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art13 · fonte del testo