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[1]La permanenza minima nel grado, necessaria agli ufficiali in congedo delle varie Armi, per conseguire l'avanzamento al grado superiore e':

[2]di 3 anni, nel grado di sottotenente;

[3]di 6 anni, nel grado di tenente;

[4]di 8 anni, nel grado di capitano;

[5]di 4 anni, nei gradi superiori.

[6]Tali limiti sono aumentati di un anno per gli ufficiali dei Corpi e servizi.

[7]Fanno eccezione gli ufficiali in congedo di cui all'articolo 43 della presente legge pei quali non e' stabilito limite minimo di permanenza nel grado.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art13 · fonte del testo