Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009. 84 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: La durata minima del periodo di esercitazioni e':

tolto: a) di 15 giorni pei sottotenenti;

tolto: b) di 20 giorni pei tenenti;

tolto: c) di 30 giorni pei capitani;

tolto: che abbiano frequentato i corsi d'istruzione prescritti dall'art. 14.

tolto: Per gli ufficiali che non hanno la possibilita' di prender parte ai corsi d'istruzione il periodo di esercitazioni e' aumentato di 10 giorni. Essi possono essere chiamati in servizio in anticipo di altrettanti giorni prima dell'inizio del periodo di esercitazioni, o trattenuti di altrettanti dopo il termine di esso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art15 · fonte del testo