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[1]La durata minima del periodo di esercitazioni e':

  • a)di 15 giorni pei sottotenenti;
  • b)di 20 giorni pei tenenti;
  • c)di 30 giorni pei capitani;

[2]che abbiano frequentato i corsi d'istruzione prescritti dall'art. 14.

[3]Per gli ufficiali che non hanno la possibilita' di prender parte ai corsi d'istruzione il periodo di esercitazioni e' aumentato di 10 giorni. Essi possono essere chiamati in servizio in anticipo di altrettanti giorni prima dell'inizio del periodo di esercitazioni, o trattenuti di altrettanti dopo il termine di esso.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art15 · fonte del testo