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[1]Gli ufficiali di complemento, dell'ausiliaria, in congedo provvisorio e della riserva, sono iscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in altrettanti ruoli di anzianita' come segue:

[2]1° ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;

[3]2° ufficiali dell'Arma di fanteria;

[4]3° ufficiali dell'Arma di cavalleria;

[5]4° ufficiali dell'Arma di artiglieria;

[6]5° ufficiali dell'Arma del genio;

[7]6° ufficiali del ruolo M delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

[8]7° ufficiali dei servizi tecnici (artiglieria, genio, automobilistico);

[9]8° ufficiali del Corpo sanitario;

[10]9° ufficiali del Corpo di commissariato;

[11]10° ufficiali di sussistenza;

[12]11° ufficiali di amministrazione;

[13]12° ufficiali del Corpo veterinario;

[14]13° ufficiali farmacisti.

[15]Gli ufficiali generali sono iscritti, per gradi, agli effetti dell'avanzamento, in un unico ruolo di anzianita' ad eccezione:

[16]dei generali dei carabinieri Reali;

[17]dei generali dei servizi tecnici;

[18]dei generali medici;

[19]dei generali commissari;

[20]i quali sono compresi in altrettanti titoli distinti.

[21]Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore agli effetti dell'avanzamento sono inscritti al loro posto di anzianita' nel ruolo dell'Arma di provenienza.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art2 · fonte del testo