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L'ufficiale di complemento delle varie Armi, compresi i servizi tecnici, assegnato per eta' alle unita' ausiliarie e territoriali, secondo il disposto dell'art. 3 della presente legge, e' preso in esame nei riguardi dell'avanzamento, quando occorre, nei limiti di anzianita' stabiliti dal Ministro per la guerra, come e' detto all'art. 10.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art20 · fonte del testo