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L'ufficiale di complemento dei Corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza, amministrazione e' preso in esame nei riguardi dell'avanzamento quando occorre, nei limiti di anzianita' stabiliti dal Ministro per la guerra, come e' detto dall'art. 10 della presente legge.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art23 · fonte del testo