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[1]Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:

[2]se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;

[3]se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;

[4]se per due volte furono cancellati dai detti quadri.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art27 · fonte del testo